PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della professione di optometrista).

      1. È istituita la figura libero professionale dell'optometrista, con il seguente profilo: l'optometrista è l'operatore tecnico sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale o in collaborazione con professionisti di altre aree sanitarie, l'esame oggettivo e soggettivo dei disturbi ottico-refrattivi adottando le metodologie e i mezzi per la compensazione e il trattamento di tali disturbi.

Art. 2.
(Ambito operativo).

      1. L'optometrista esamina, tratta e gestisce disturbi e disordini del sistema visivo che interessano la visione binoculare, il sistema accomodativo, il sistema oculo-motorio, il sistema fusionale, e i disturbi visivi funzionali, prescrivendo i mezzi compensativi più adeguati ed eseguendo i trattamenti riabilitativi più idonei allo scopo.
      2. L'optometrista individua gli ausili visivi e i trattamenti riabilitativi più opportuni per i soggetti ipovedenti.
      3. Per lo svolgimento della sua funzione professionale, l'optometrista può utilizzare tecniche optometriche nonché strumenti optometrici ufficialmente riconosciuti e certificati.
      4. L'optometrista in nessun caso svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e all'elaborazione o esecuzione di terapie e, qualora abbia il sospetto di un'alterazione morbosa della normale capacità visiva del

 

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soggetto, è tenuto ad inviare lo stesso al medico oftalmologo.
      5. L'optometrista non può prescrivere o somministrare farmaci di alcun tipo, compresi i colliri diagnostici.
      6. L'optometrista, al termine dell'esame della capacità visiva, fornisce adeguata informazione scritta di quanto riscontrato.
      7. L'optometrista svolge la sua attività professionale in regime libero professionale o in dipendenza, sia di strutture sanitarie pubbliche o private, sia all'interno di strutture imprenditoriali.

Art. 3.
(Requisiti per l'esercizio della professione di optometrista).

      1. Per esercitare la professione di optometrista occorre essere iscritti agli appositi albi professionali, istituiti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
      2. Per accedere agli albi professionali di cui al comma 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

          b) essere in possesso della laurea di primo livello in optometria prevista dall'articolo 6, o di titolo equipollente, rilasciato da facoltà o da corsi di laurea in optometria, anche in Stati membri dell'Unione europea;

          c) avere superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione, di cui all'articolo 4;

          d) avere la residenza o il domicilio nella regione, ovvero nella provincia autonoma, al cui albo si chiede di essere iscritti.

      3. Contro i provvedimenti di negata iscrizione agli albi professionali degli optometristi è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

 

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Art. 4.
(Esame di Stato).

      1. Ogni anno sono indetti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di optometrista. Gli esami sono effettuati in Roma e consistono in prove scritte e orali.
      2. Possono sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di optometrista coloro che, in possesso della laurea in optometria, prevista dall'articolo 6, o di titolo equipollente, hanno svolto, con decorrenza dal conseguimento del titolo, almeno un anno solare di pratica professionale presso un optometrista in attività e iscritto al relativo albo professionale di cui all'articolo 5, comma 2.
      3. La commissione di esame, nominata dal Ministro dell'università e della ricerca, è composta da un professore ordinario di una facoltà universitaria di medicina e chirurgia, che la presiede, da due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca e da quattro optometristi iscritti agli albi professionali di cui all'articolo 5, comma 2, con almeno cinque anni di iscrizione agli stessi. Si prescinde dal requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo professionale in sede di prima attuazione della presente legge e per un periodo transitorio di cinque anni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8.

Art. 5.
(Istituzione della Federazione nazionale e degli albi professionali degli optometristi).

      1. È istituita la Federazione nazionale degli ordini professionali degli optometristi, con sede in Roma.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono le norme relative

 

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al funzionamento degli ordini professionali degli optometristi e della Federazione nazionale di cui al comma 1, alle modalità per l'elezione degli organi rappresentativi, alle tariffe, alla deontologia professionale, nonché quelle relative alla prima formazione degli albi professionali regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Gli iscritti a ogni singolo ordine professionale provvedono, per il suo funzionamento, alla necessaria dotazione economica, nonché, attraverso gli ordini professionali regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla dotazione economica della Federazione nazionale degli ordini professionali degli optometristi.

Art. 6.
(Istituzione dei corsi universitari in optometria).

      1. Le università istituiscono e attivano, nell'ambito delle facoltà di medicina e chirurgia, appositi corsi triennali per il rilascio della laurea di primo livello in optometria, abilitante all'esercizio dell'attività professionale tecnica sanitaria di optometrista. Le facoltà universitarie che organizzano i corsi di cui al presente comma, per l'espletamento degli insegnamenti di natura non sanitaria si coordinano con le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
      2. Per l'accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1 è richiesto il possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.
      3. L'accesso ai corsi di laurea di cui al presente articolo è programmato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera e), e dell'articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264.
      4. Gli attestati e i diplomi conseguiti dagli ottici alla data di entrata in vigore della presente legge possono costituire titolo preferenziale e, comunque, sono valutati ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea di cui al presente articolo.

 

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      5. Le università determinano le modalità di accesso ai corsi di laurea di cui al presente articolo per coloro che hanno conseguito il titolo di ortottista-assistente di oftalmologia, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Chiunque esercita la professione di optometrista o si fregia di tale titolo senza essere iscritto agli albi professionali previsti dall'articolo 5, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 260 ad euro 2.600.

Art. 8.
(Norme transitorie).

      1. In via transitoria e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione agli albi professionali di cui all'articolo 5, comma 2, tutti coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso del diploma di ottico e di un attestato rilasciato da un istituto di istruzione superiore di optometria, o da un istituto analogo istituito da enti territoriali o da questi riconosciuto.
      2. In via transitoria e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli ottici che dimostrano di aver esercitato tale professione per almeno cinque anni, essendo in possesso del titolo di ottico, è consentito di accedere a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 4.

Art. 9.
(Attività di ottico).

      1. Resta ferma la figura professionale dell'esercente l'arte ausiliaria della professione

 

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sanitaria di ottico. L'ottico esercita la propria attività nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro della sanità 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998, e successive modificazioni, osservando le modalità di collaborazione con il medico oculista e con l'optometrista.

Art. 10.
(Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.